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Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno li a guardare.  Albert Einstein
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La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.;  dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 8 settembre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

  

(601) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PATRIZIA

.

FERRO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US CF Vittorio Veneto) E
DELLA SOCIETA' US CF VITTORIO VENETO (nota n. 9206/673pf10-11/AM/LG/gb del
30.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 1° giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Sig.ra
Patrizia Ferro, Presidente della Società USCF Vittorio Veneto, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al
capitolo 2, paragrafo a), punto 7 nonché al punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa
Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti sono stati incolpati di aver omesso il deposito, entro il termine del
12.7.2010, ore 19,00, della fideiussione richiesta nonché della dichiarazione di
avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC
per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU;
 rilevato che, alla riunione del 4.8.2011, la Procura Federale ha insistito per
l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Sig.ra Ferro, della sanzione della
inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di €
500,00;
 rilevato che i deferiti hanno dedotto di aver trasmesso la documentazione nei termini
tanto da essere stati iscritti al campionato e, circa la dichiarazione relativa all'utilizzo
dell'allenatore, di essere stati costretti ad inviarla nuovamente, in data 16.7.2010, in
quanto la Divisione avrebbe comunicato agli stessi che quella depositata era stata
distrutta nell'apertura del plico;
 rilevato che, a seguito dell'acquisizione del fascicolo presso i competenti organi, è
emerso che la fideiussione è stata depositata il 19.7.2010, quindi tardivamente, così
come la dichiarazione di avvalersi di un allenatore, rimanendo sfornita di prova la
prospettazione circa la richiesta di un secondo invio della stessa per circostanze di cui
non vi è traccia nel fascicolo (tantomeno desumibili dalla corrispondenza intercorsa) e
sussistendo, a carico di chi ha interesse, un onere probatorio che non può ritenersi
assolto con quelle che, allo stato, rimangono mere prospettazioni di parte;
 rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti, l'aver ottenuto
l'autorizzazione all'iscrizione non è circostanza indicativa, in assoluto, del deposito
presso la Segreteria della Divisione di tutti i documenti nel rispetto del termine
perentorio del 12.7.2010, la cui violazione, nel caso di specie, pur determinando
l'applicazione di una sanzione pecuniaria, non implica l'automatica esclusione (invece 2
espressamente ed unicamente prevista per la mancanza della domanda di
ammissione) dal campionato né impedisce di realizzare l'effetto sotteso alla tempestiva
produzione documentale. Ciò tanto più laddove la stessa, ancorché tardiva, sia
pervenuta nella data entro la quale la COVISOD deve comunicare l'esito dell'istruttoria
e, comunque, prima del 23.7.2010, termine perentorio ultimo entro il quale devono
essere effettuate le opportune integrazioni documentali (ad eccezione di quella relativa
alla carenza di domanda), ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste (CU
81/10, pag. 6);
 viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge alla Sig.ra Patrizia Ferro la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società
l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
(652) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE DE
LORENZIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Salento Donne) E
DELLA SOCIETA' ASD SALENTO DONNE (nota n. 10280/715pf10-11/AM/LG/fda del
27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Pasquale De Lorenzis, Presidente della Società ASD Salento Donne, per la violazione
– indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co.3, CGS, in relazione al punto
9), pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi
dell'art.4, co. 1, CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di
giuoco di cui al punto 9) pag. 4, del citato CU;
 rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Pasquale De Lorenzis, della sanzione della
inibizione per giorni 30 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
 rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Pasquale De Lorenzis l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD
Salento Donne l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(653) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABINA
BALDINA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Zensky Padova
Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD ZENSKY PADOVA FEMMINILE (nota n.
10278/712pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, 3
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora
Sabina Baldina, Presidente della ASD Zensky Padova Femminile, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU
81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19.00, della dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie come previsto dal CU
81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7, ed in particolare della documentazione
attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati in forza di decisioni assunte dalla
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2010 e di lodi
emessi entro il medesimo termine dal Collegio Arbitrale presso la LND, nonché di
decisioni rese sempre il 31 maggio 2010 in appello ed in ultimo grado dalla
Commissione Vertenze Economiche;
 rilevato che, alla riunione dell'8 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per
l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Sabina Baldina, della
sanzione dell'inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Zensky Padova Femminile
della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
 rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno
richiesto il proscioglimento eccependo l'insussistenza delle violazioni ascritte;
 ritenuto che tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto il
termine di cui al richiamato CU 81/2010 ha natura chiaramente perentoria e risulta per
tabulas la sua inosservanza, così come comunicato dalla Co.Vi.So.D. in data 15
dicembre 2010. Di conseguenza l'inosservanza di tale obbligo determina l'imputazione
degli addebiti;
 ritenuto che il CU 81/2010 impone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di €
250,00 per ciascun inadempimento;
 ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD Zensky
Padova Femminile, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della
Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.
PQM
Infligge alla Signora Sabina Baldina l'inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD
Zensky Padova Femminile l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(654) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO
FRANCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olimpia Vignola
Calcio) E DELLA SOCIETA' ASD OLIMPIA VIGNOLA CALCIO (nota n. 10274/708pf10-
11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Alfonso Franchini, Presidente della Società ASD Olimpia Vignola Calcio, per la
violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3, CGS, in
relazione ai punti 7) e 9), pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per
responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS; 4
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta e della documentazione attestante
la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, di cui ai punti 7) e 9) pag. 4, del
citato CU;
 rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Alfonso Franchini, della sanzione della
inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
 ritenuto che la Società ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha
ammesso di aver inviato la documentazione concernente l'impianto omologato di
giuoco solo in data 23 luglio 2010 e, inoltre, ha sostenuto di aver inviato in data 9 luglio
2010, in uno agli altri documenti, un assegno circolare di Euro 7/mila, in sostituzione
della fidejussione;
 ritenuto che di detta trasmissione dell'assegno circolare non è stata fornita prova
alcuna, non essendo tale la fotocopia del titolo allegata alla memoria;
 ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge al Sig. Alfonso Franchini l'inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società ASD
Olimpia Vignola Calcio l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
(655) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO
CALVETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACP Cuneo San Rocco
Femminile) E DELLA SOCIETA' ACP CUNEO SAN ROCCO FEMMINILE (nota n.
10282/716pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Giorgio Calvetti, Presidente della ASD Femminile Cuneo San Rocco, per la violazione
– indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU
81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19.00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come
previsto dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
 rilevato che, alla riunione del 8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per
l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giorgio Calvetti, della
sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Femminile Cuneo San
Rocco, della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
 rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà
 ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD Femminile
Cuneo San Rocco, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società
ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M. 5
Infligge al Sig. Giorgio Calvetti l'inibizione per giorni 20 (venti) ed alla Società ASD Cuneo
San Rocco Femminile, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(656) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO
MANGHISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Filsport Castellana)
E DELLA SOCIETA' ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 10277/711pf10-
11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Leonardo Manghisi, Presidente della Società ASD Filsport Castellana, per la violazione
– indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al
punto 9, pagina 4, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai
sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di
giuoco, prevista dal punto 9, pag. 4 del citato C.U.;
 rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Leonardo Manghisi, della sanzione della
inibizione per giorni 30 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
 rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge al Sig.Leonardo Manghisi l'inibizione di giorni 20 (venti) e alla Società ASD Filsport
Castellana l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(657) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLA
VAGNONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Women Civitavecchia
FC) E DELLA SOCIETA' ASD WOMEN CIVITAVECCHIA FC (nota n. 10275/710pf10-
11/AM/LG/fda del 27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora
Paola Vagnoni, Presidente della Società ASD Women Civitavecchia FC, per la
violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in
relazione ai punti 7), pag. 4, e 4), pag. 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per
responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta, di cui al punto 7) di pag. 4, e della
dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della FIGC, di cui al punto 7) di pag. 4 del citato C.U.;
 rilevato che alla riunione odierna sono comparsi i deferiti i quali hanno chiesto di
produrre le copie delle fidejussioni nel tempo prodotte ed hanno sostenuto che il CU n. 6
1 del 2.7.2010 consentiva alle squadre promosse in Serie B la conferma dell'allenatore
non abilitato che aveva guidato la squadra nella precedente stagione sportiva,
concludendo per il proscioglimento;
 tenuto conto che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha eccepito
l'inammissibilità della richiesta di cui sopra, perché tardiva, il difetto di prova in ordine a
quanto sostenuto in merito alla conservazione dell'allenatore e, infine, ha insistito per
l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Paola Vagnoni, della
sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di €
500,00;
 considerato che le eccezioni sollevate dalla Procura federale devono trovare
accoglimento essendo le deduzioni dei deferiti sfornite di prova;
 ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge alla Signora Paola Vagnoni l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD
Women Civitavecchia FC l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
(658) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO
MENEGHIN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Union Villanova) E
DELLA SOCIETA' ASD UNION VILLANOVA (nota n. 10272/706pf10-11/AM/LG/fda del
27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Ivano
Meneghin, Presidente della ASD Union Villanova, per la violazione – indicata
specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU 81/2010,
e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19.00 dello statuto sociale vigente;
 rilevato che, alla riunione dell'8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per
l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Ivano Meneghin, della
sanzione della inibizione per giorni 30 ed alla Società ASD Union Villanova della
sanzione dell'ammenda di € 250,00;
 rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è
imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1,
CGS.
P.Q.M.
Infligge al Sig. Ivano Meneghin l'inibizione per giorni 20 (venti), ed alla Società ASD Union
Villanova l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(659) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLA
CAREDDU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Olbia Calcio
Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD OLBIA CALCIO FEMMINILE (nota n.
10270/703pf10-11/AM/LG/fda del 27.6.2011).7
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 Giugno 2011, la Procura Federale ha deferito la Signora
Antonella Careddu, Presidente della SS Olbia Calcio Femminile, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU
81/2010, e la stessa Società SS Olbia Calcio Femminile per responsabilità diretta ai
sensi dell'art. 4, co. 1 CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19.00:
a) dell'assegno sostitutivo della fideiussione come previsto dal CU 81/2010, pag. 4,
cap. 2, lett. A), punto 7;
b) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto
dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
 rilevato che, alla riunione dell'8 Settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per
l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Antonella Careddu, della
sanzione della inibizione per giorni 40 ed alla Società SS Olbia Calcio Femminile della
sanzione dell'ammenda di € 500,00;
 rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno
richiesto il proscioglimento eccependo l'insussistenza delle suddette violazioni;
 ritenuto che tali deduzioni difensive non possono trovare accoglimento in quanto dalla
documentazione prodotta dai deferiti, la Società risulta aver assolto all'onere sulla
stessa gravante solo in data 3 settembre 2010 e, pertanto, tardivamente di talché
l'inosservanza del termine di cui al richiamato CU 81/2010, avendo natura
chiaramente perentoria, determina l'imputazione degli addebiti;
 ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società SS Olbia Calcio
Femminile, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai
sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge alla Signora Antonella Careddu l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società SS
Olbia Calcio Femminile l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
(660) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NEREO ZULIAN
(Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Valpo Pedemonte CF) E DELLA
SOCIETA' ASD VALPO PEDEMONTE CF (nota n. 10269/702pf10-11/AM/LG/fda del
27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Nereo
Zulian, Presidente e legale rappresentante della ASD Valpo Pedemonte CF, per la
violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in
relazione ai punti 7) e 9) pagina 4 del CU 81/2010, e la stessa Società per
responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della fidejussione bancaria a prima richiesta nonché della documentazione 8
attestante la disponibilità di un impianto omologato di giuoco, previsti rispettivamente
dai punti 7 e 9 del citato Comunicato;
 rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Nereo Zulian, della sanzione della inibizione
per giorni 40 ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
 rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M.
Infligge al Signor Nereo Zulian l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Valpo
Pedemonte CF l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
(661) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI
MARCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ANSPI Marsciano CF) E
DELLA SOCIETA' ANSPI MARSCIANO CF (nota n. 10267/698pf10-11/AM/LG/fda del
27.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
 rilevato che, con atto del 27 Giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Giovanni Marchini, Presidente della ASD ANSPI Marsciano, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al CU
81/2010, e la stessa Società ASD ANSPI Marsciano per responsabilità diretta ai sensi
dell'art. 4, co. 1 CGS;
 rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
 rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19.00:
a) della documentazione attestante il pagamento dell'assicurazione dei tesserati pari
ad euro 600,00;
b) della documentazione attestante il pagamento dei diritti di iscrizione;
c) della dichiarazione di disponibilità del campo come previsto dal CU 81/2010, pag. 4,
cap. 2, lett. A), punto 7;
d) della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto come previsto
dal CU 81/2010, pag. 4, cap. 2, lett. A), punto 7;
e) della documentazione attestante il pagamento della tassa associativa pari ad euro
250,00.
 rilevato che, alla riunione dell'8 settembre 2011, la Procura Federale ha insistito per
l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Giovanni Marchini, della
sanzione della inibizione per mesi 2 e giorni 10 ed alla Società ASD ANSPI Marsciano,
della sanzione dell'ammenda di € 1.250,00;
 rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
 ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società ASD ANSPI
Marsciano, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai
sensi dell'art. 4, co. 1, CGS.
P.Q.M. 9
Infligge al Sig. Giovanni Marchini l'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla Società
ASD ANSPI Marsciano l'ammenda di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00).

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