DEFERITO IL PRESIDENTE DEL TORINO

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ROBERTO SALERNO DEFERITO DAL PROCURATORE FEDERALE L'ISTANZA DI PATTEGGIAMENTO RIDUCE L'INIBIZIONE A 3 MESI E 500,00€ DI MULTA. Il Sig. Roberto Salerno, Presidente e Legale Rappresentante della Società Torino Calcio Femminile ASD, per la violazione dell’art. 1, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del Torino Calcio Femminile ASD del 15 marzo 2010, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale ed in particolare del Sig. Giancarlo Padovan, Presidente della Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali, viene deferito dalla Procura Federale a 6 Mesi e 2.000,00 € di multa, ridotta dall'istanza di patteggiamento. di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Roberto Salerno, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 3 (tre); pena base per la Società Torino Calcio Femminile, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 500,00 (Eurocinquecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; 4 visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, nedispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste alla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Roberto Salerno; ▪ ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) alla Società Torino Calcio Femminile ASD; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il Presidente della CDN Avv. Gianfranco Tobia “” Pubblicato in Roma il 19 luglio 2010