Venerdì, 29 Marzo 2024
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Comunicato Ufficiale N° 1

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Stagione Sportiva 2012/2013 - Comunicato Ufficiale N° 1 del 2 Luglio 2012 - IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE È INTEGRALMENTE CONSULTABILE PRESSO IL SITO INTERNET DELLA DIVISIONE ALL'INDIRIZZO: www.lnd.it


1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Prendere visione dei C.U. n. 228, n. 229, n. 230, n. 231, n. 232, n. 234, n. 235, n.236, n. 237, n. 238, n. 239, n.240, n. 241, n. 242, n. 243, n. 244, n. 245. n. 246 stagione sportiva 2011/2012, e dei C.U. n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e delle circolari n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n.5, n. 6, n. 7, n. 8 stagione sportiva 2012/2013, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, all'indirizzo: www.lnd.it

2. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

In allegato al presente Comunicato, di cui ne fanno parte integrante, si trasmettono i testi integrali dei C.U. n. 233 del 28 giugno 2012 stagione sportiva 2011/2012 e del C.U. n. 1 del 2 luglio 2012, stagione sportiva 2012/2013 della L.N.D..

I° ATTIVITA' UFFICIALE

• Campionato Nazionale di Serie A
• Campionato Nazionale di Serie A/2
• Campionato Nazionale Primavera
• Coppa Italia
• Super Coppa
• UEFA Women's Champions League

II° CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

La Divisione Calcio Femminile organizza per la stagione sportiva 2012/2013 i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2012/2013 è articolato su un girone
unico di 16 squadre.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "A" le Società che:
- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata
stagione sportiva 2011-2012;
- le Società classificatesi al primo posto nei rispettivi quattro gironi del Campionato Nazionale di serie A/2
e la vincente degli spareggi della stagione sportiva 2011-2012.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva 2012/2013, fatti salvi gli
eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

-non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Assegnazione titolo di Campione d'Italia

La Società che al termine del Campionato Nazionale di Serie "A" risulterà al 1° posto in classifica conseguirà il titolo di Campione d'Italia Stagione Sportiva 2012-2013.

e) Partecipazione alla Coppa dei Campioni organizzata dalla U.E.F.A.

La Società che, al termine del Campionato Nazionale di Serie "A", risulterà classificata al 1° posto, parteciperà alla UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE per la stagione sportiva 2012 - 2013; la 2° classificata parteciperà alla suddetta manifestazione in base al regolamento stabilito dalla UEFA.

f) Retrocessione nel Campionato di A/2

Al termine della stagione sportiva 2012-2013, retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie A/2 della stagione sportiva 2013-2014, le ultime quattro Società classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto,.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" della stagione sportiva 2012-2013 è articolato su quattro gironi composti da 12/14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "A/2":
- n. 40 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" al termine della stagione sportiva 2011-2012;
- n. 3 Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie "A" al termine della stagione sportiva
2011-2012;

- le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2011-2012;
• per quanto riguarda il Comitato Regionale Veneto poiché lo stesso ha organizzato il campionato regionale di Serie C unitamente al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ed in virtù dei 3 gironi del suddetto campionato le Società aventi diritto di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 per la stagione sportiva 2012/2013 sono le prime tre classificate di ciascun girone;
• per quanto riguarda il Comitato Regionale Puglia, poiché lo stesso ha organizzato il Campionato regionale di Serie C unitamente al Comitato Regionale Basilicata, la Società avente diritto di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2 per la stagione sportiva 2012/2013 è la prima classificata del suddetto campionato.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2
secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito comunicato ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2012/2013, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
-non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del
Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti,
delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso
dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della
Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione
sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute
definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il
termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del
10 maggio 2012).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in
materia dall'apposito comunicato ufficiale.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività
agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Promozione nel Campionato Nazionale di Serie A

Al termine della stagione sportiva 2012-2013, sarà promossa nel Campionato Nazionale di Serie A
della stagione sportiva 2013/2014 la prima squadra classificata di ciascuno dei gironi del Campionato Nazionale di Serie A/2.

e) Retrocessione nel Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2012-2013, retrocederanno nei Campionati Regionali della Stagione
Sportiva 2013-2014 complessivamente 12 squadre ( 3 per girone) e cioè le ultime tre classificate nei
rispettivi gironi del Campionato di Serie A/2.

f) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 della
Stagione Sportiva 2012-2013 le Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al
termine della Stagione Sportiva 2011-2012.

3) Campionato Nazionale Primavera

a) Articolazione

Hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2012/2013, con una seconda squadra, tutte le società che, al termine della Stagione Sportiva 2011/2012,
hanno mantenuto il diritto sportivo a partecipare ai Campionati Nazionali della Stagione sportiva 2012/2013, con deroga alle società appartenenti alle isole e , che comunque hanno l'obbligo di partecipare, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili avente esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettante o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores, Allievi e Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione della Divisione Calcio Femminile.
Le società che, al termine della Stagione Sportiva 2011/2012, sono state promosse al Campionato Nazionale di A2 hanno facoltà di partecipare al Campionato Nazionale Primavera della Stagione Sportiva 2012/2013 o in alternativa devono prendere parte, con una seconda squadra, ai Campionati Giovanili Femminili avente esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla Lega Nazionale Dilettante o dal Settore Giovanile e Scolastico (Juniores, Allievi e Giovanissimi), organizzati dai Comitati Regionali, previa autorizzazione della Divisione Calcio Femminile.
Eventuali richieste, con fondati motivi, di non partecipazione al Campionato Nazionale Primavera per le società obbligate saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dal Commissario Straordinario della Divisione Calcio Femminile.
Le società autorizzate devono comunque partecipare all' attività giovanile di cui sopra.
Inoltre, possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie "C" e Serie "D" previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale.
Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di viciniorietà.
Il numero delle squadre che dovranno svolgere la fase nazionale sarà stabilito dopo la composizione dei gironi con modalità che saranno rese note con successivo Comunicato Ufficiale pubblicato dalla Divisione Calcio Femminile
Alle società che hanno l'obbligo di partecipare al Campionato Nazionale Primavera o ai uno dei Campionati Giovanili, che non si iscriveranno e, quindi, non svolgeranno alcuno dei Campionati suddetti verrà addebitata la somma di € 2.000,00 quale concorso delle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile della Divisione Calcio Femminile.

b) Adempimenti economici - finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato contestualmente all'iscrizione al
Campionato Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali dovranno
perfezionare l'iscrizione entro e non oltre il 31 agosto 2012. Le modalità di svolgimento della manifestazione
saranno divulgate nel Regolamento del Campionato che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1994 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso, purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Per la prima fase (regionale o interregionale), le modalità di svolgimento del Campionato Primavera sarà gestito dai rispettivi Comitati Regionali.

Per la seconda fase nazionale possono essere impiegate solo due atlete fuori-quota, nate dall'1.1.1993 in poi.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Le modalità di svolgimento della manifestazione
saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel regolamento del campionato che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

COPPA ITALIA

La Divisione Calcio Femminile organizza per la stagione sportiva 2012/2013 la Coppa Italia, alla quale sono iscritte di diritto tutte le Società di Serie A e A/2 .
Le modalità di svolgimento e il regolamento della manifestazione saranno rese note con successiva pubblicazione.

III° DATE INIZIO ATTIVITA' UFFICIALE

• Campionato Nazionale di Serie A Sabato 22/09/2012
• Campionato Nazionale di Serie A/2 Domenica 23/09/2012
• Coppa Italia Serie A/A2 Sabato e/o Domenica 1-2/09/2012
• Super Coppa Sabato 08/09/2012
• Campionato Nazionale Primavera Domenica 28/10/2012
(in carico alla DCF; per la fase regionale sarà il competente Comitato Regionale a stabilire il
giorno e l'orario ufficiale di gara)

1) AMMENDE
Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

2) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende fissate nelle seguenti misure:

Campionato Nazionale di Serie A

1^ rinuncia € 1.000,00

2^ rinuncia € 2.000,00
3^ rinuncia € 4.000,00

Campionato Nazionale di Serie A/2
1^ rinuncia € 1.000,00
2^ rinuncia € 2.000,00
3^ rinuncia € 3.000,00

Campionato Nazionale Primavera

1^ rinuncia € 500,00

2^ rinuncia € 1.000,00
3^ rinuncia € 2.500,00

Coppa Italia
Gare di qualificazione
rinuncia (esclusione dal Torneo) € 2.500,00

Gare di Semifinali e Finali
rinuncia (esclusione dal Torneo) € 5.000,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

3) TASSE PER RICORSI – F.I.G.C. E STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente F.I.G.C.

4) STAMPATI L.N.D.

- Tessera riconoscimento calciatori € 2,60
- Tessera impersonale € 4,00
- Tessera addetto all'arbitro € 3,50
- Tessera L.N.D. dirigenti Società € 3,00

5) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di
priorità nello svolgimento delle stesse:
- Campionato Nazionale Serie D;

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria - Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

6) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

In caso di rinuncia alla gara la Società rinunciataria (sia essa ospite od ospitante) è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda alla Divisione Calcio Femminile, anche a versare la somma di € 1.000,00 (Serie A), di € 500,00 (Serie A2) alla Società danneggiata a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara, previa richiesta documentata da parte della Società danneggiata.

7) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57 delle N.O.I.F. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

8) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Divisione Calcio Femminile può disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, o richiedere alla Società di indicare un campo alternativo per la disputa della gara stessa.

9) ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile (Serie A, A2, Coppa Italia e Campionato Primavera) hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato. Il medico dovrà essere munito di un documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, e dovrà essere a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

E' fatto altresì obbligo a tutte le Società del Campionato Nazionale di Serie A di avere ai bordi del campo di gioco un'ambulanza con defibrillatore durante la disputa delle gare di Campionato.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

10) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e) le calciatrici di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia
per il Tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale
di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1. non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (Campionato Primavera);
2. mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es. temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3. cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4. mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra, il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore, deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'art. 66 delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall' art. 66 delle N.O.I.F.
In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

11) ADEMPIMENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE
SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

12) ALLENATORI

In attesa del complessivo riordino della materia, inerente i rapporti fra le Società dilettantistiche e
gli Allenatori, si riassumono di seguito le disposizioni valevoli per la stagione sportiva 2012-013.

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato
Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque - ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e
organizzati in via esclusiva dai Comitati della L.N.D..

Qualora i Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011-2012 abbiano allenato in Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria, di 3ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores, non siano stati iscritti d'ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" entro la Stagione Sportiva 2011/2012, potranno continuare a esercitare la loro attività anche nella Stagione Sportiva 2012-2013, con l'obbligo di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell'abilitazione di che trattasi. Analoga deroga è concessa nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante".

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal

Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al
Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie
C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal

Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore
regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto
precedente.
D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima
dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D €. 10.000,00
- Campionato di Eccellenza €. 9.000,00
- Campionato di Promozione € 7.000,00
- Campionato di 1ª Categoria €. 5.000,00
- Campionato di 2ª Categoria €. 2.500,00
- Campionato di 3ª Categoria €. 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A" €. 9.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2" €. 7.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A" €. 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A" €. 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2" €. 8.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B" €. 5.000,00
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque €. 2.500,00
- Campionato Juniores Nazionale €. 3.000,00
- Campionato Juniores Regionale €. 2.500,00
- Allenatore "squadre minori" €. 2.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque €. 1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli
Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta
documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20
dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che
la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e
l'Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta
da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato
dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione, il Comitato o il Dipartimento competente
avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente
previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con

funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito
dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la
validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno
essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione o al Dipartimento di
competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al
Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana
Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche
possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino
alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisioni o
Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della
richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della
richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi
economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di
dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli
accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

13) RECUPERI GARE

La Divisione può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento della L.N.D, salvo gli impegni agonistici delle Società impegnate in gare internazionali.
In assenza di accordi tra le due Società interessate, gli stessi saranno disputati il terzo martedì successivo della data prevista dal calendario per la Serie A, e il terzo mercoledì successivo per la Serie A2.

14) GARE IN CAMPO NEUTRO

Nel caso di designazione di campo neutro, a seguito di sanzione disciplinare, la Divisione provvederà ad individuare un campo ritenuto idoneo, scegliendolo in una sede lontana almeno 100 km. per la Serie A e 50 km. per la Serie A2 (calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato) dal luogo dove la gara avrebbe dovuto disputarsi.

15) GIORNATA DI GARA
- Campionato Nazionale di Serie A Sabato
- Campionato Nazionale di Serie A/2 Domenica

- Campionato Nazionale Primavera Domenica (per la fase nazionale organizzata dalla Divisione)

16) ORARIO DI GARA

Campionati Nazionali della stagione sportiva 2012/2013

Si rendono noti di seguito gli orari ufficiali di inizio gara:

dal 27/08/2012 al 21/10/2012 ore 15.00
dal 22/10/2012 al 24/02/2013 ore 14.30
dal 25/02/2012 al 26/05/2013 ore 15.00
dal 27/05/2012 al 30/06/2013 ore 15,30

17) VARIAZIONI DI DATA E/O ORARIO
Le variazioni di orario saranno concesse solo in caso di comprovato impedimento a poter disputare la gara nella sede stabilita. La eventuale richiesta dovrà pervenire alla Divisione almeno cinque giorni prima della disputa della gara stessa.
Comunque, per assicurare il regolare svolgimento dei campionati, non saranno concesse variazioni di data e/o orario nelle ultime 3 giornate di gara. Valgono, più in generale, le disposizioni di cui all'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

18) TEMPO DI ATTESA
Si rammenta che il tempo di attesa è fissato in 45 minuti salvo diverse disposizioni della Divisione.

19) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. la causa di forza maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri, ecc.), entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Corte di Giustizia Federale in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

20) ORDINE PUBBLICO
Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F. in materia di ordine pubblico.
Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità di origine etnica o territoriale, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere prima che la gara abbia inizio qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modi esposti, configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori".
"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale

Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara ".
Si rammenta che copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara. Tale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda di cui all'art. 13, comma 1, lettera b, del Codice di Giustizia Sportiva.
Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui comma 3 costituenti fatto grave, ordina all'arbitro anche per il tramite del quarto uomo di gara o dell'assistente dell'arbitro di non iniziare o sospendere.
La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara riferendo nel proprio verbale i fatti verificatisi e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. fermo restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal C.G.S. per tali fatti.

21) CAMBIO DELLE MAGLIE
Qualora le giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
I colori sociali delle maglie di giuoco indossate nel corso delle gare ufficiali devono obbligatoriamente essere quelli indicati sul modulo di censimento.

22) MIGLIORE FORMAZIONE
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.
L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

23) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati della Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

24) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI E PER LE RETROCESSIONI
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire una posizione in classifica, (compresa la seconda classificata partecipante alla Champions League) si applica la disposizione di cui all'art. 51 delle N.O.I.F..

25) SOSTITUZIONE DELLE CALCIATRICI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale, nonché in tutte le altre gare dell' attività ufficiale, e' consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale le Società possono indicare nella distinta di gara da
presentare all'arbitro fino a sette calciatrici di riserva fra le quali saranno scelte le eventuali sostitute (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione delle calciatrici:
• la segnalazione all'arbitro delle calciatrici che si intendono sostituire sara' effettuata a gioco fermo e
sulla linea mediana del terreno di gioco, a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia delle
calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso;
• le calciatrici di riserva non possono sostituire le calciatrici espulse dal campo;
• le calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata
alla propria Società e sono soggette alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse
prescrizioni valgono per le calciatrici sostituite e per le calciatrici non utilizzate, le quali non sono
tenute ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

26) IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI
L'identificazione delle calciatrici può avvenire :
• mediante la tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite
della Divisione;
• attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
• mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
• mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o
da un Notaio.

27) TRASFERIMENTO DELLE CALCIATRICI
Viene confermato che le calciatrici già utilizzate in gare di Campionato e/o di Coppa Italia possono essere trasferite, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

28) DEPOSITO ACCORDI ECONOMICI ATLETE-TECNICI
- Gli accordi economici dovranno essere sottoscritti obbligatoriamente ed in triplice copia da ogni
tesserata maggiorenne, esclusivamente sul modulo predisposto dalla LND; ogni altro documento è
da ritenersi nullo a tutti gli effetti.
- Una copia degli accordi economici sottoscritti tra Società e calciatrice dovrà essere depositata entro
e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso la Divisione Calcio Femminile
(indirizzo postale: FIGC/LND Divisione Calcio Femminile Corso d'Italia 35/b – 00198 Roma) a
cura della Società e con contestuale comunicazione alla calciatrice; qualora la Società non vi
provveda, il deposito può essere effettuato dalla calciatrice entro il 25° giorno successivo
alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso
di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione
sportiva.
- Per tutte le calciatrici già tesserate maggiorenni, gli accordi economici devono pervenire in
Divisione entro e non oltre il termine del 20 settembre 2012.

- Gli accordi economici sottoscritti dovranno prevedere compensi a prestazioni con le tariffe previste
dall'art. 94 ter delle N.O.I.F. o, in subordine, un compenso forfettario che comunque non può
assolutamente essere superiore al tetto massimo di € 25.822,00. Tutti gli accordi economici che non
rispetteranno i tetti previsti saranno ritenuti nulli.

- Gli accordi economici devono essere sottoscritti e depositati in Divisione anche se non
prevedono alcun compenso (indicare € 0,00 nella voce" importo annuo lordo").
- Tutte le norme previste per le calciatrici italiane si intendono estese anche alle calciatrici
comunitarie ed extra-comunitarie.
- Ogni Società è obbligata inoltre a depositare l'accordo economico dell' allenatore della prima
squadra, contemporaneamente alla richiesta di tesseramento, presso gli uffici della Divisione Calcio
Femminile (Corso d'Italia 35/b – 00198 Roma) pena il NON TESSERAMENTO del tecnico stesso.

29) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI
Si rammenta che le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso la sede della Divisione Calcio Femminile - Corso d'Italia 35/B - 00198 Roma.
I Comunicati Ufficiali saranno diffusi in forma telematica. La Divisione pubblicherà i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, la Divisione continuerà la numerazione dei Comunicati Ufficiali anche oltre tale data.

30) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F..
Vedi C.U. della Divisione Calcio Femminile n. 84 del 29.05.2012.

31) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI
Per la stagione sportiva 2012/2013 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività, indetta dalla L.N.D., apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 52 del Regolamento della L.N.D..

32) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalita' per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

33) USO DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE
E' autorizzato lo svolgimento dell' attività ufficiale dilettantistica e giovanile sui campi in erba artificiale,
PREVENTIVAMENTE OMOLOGATI e CERTIFICATI dalla LND in base alla normativa vigente emanata dalla LEGA stessa.

34) PARTITA IVA
Si comunica che la Divisione Calcio Femminile e' titolare di Partita IVA. Si riportano di seguito i dati completi:
F.I.G.C. – L.N.D.
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
VIA PO 36 – 00198 ROMA
P. IVA E C.F. 06164841006

Pubblicato in Roma il 2 luglio 2012 ed affisso all'albo della Divisione Calcio Femminile.

Il Segretario
( Patrizia Recandio ) Il Commissario Straordinario
(Carlo Tavecchio )

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Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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