COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A

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dipartimentoAbbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli organi di Giustizia sportiva relativi ai campionati di serie a e b di calcio Femminile (stagione sportiva 2013/2014) e alle gare della fase Nazionale del campionato nazionale primavera/juniores di calcio Femminile stagione sportiva 2013/2014. Il Presidente Federale:
• preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale delle seguenti gare:

1. ultime quattro giornate della stagione regolare del Campionato di Serie A di calcio femminile;
2. ultime tre giornate della stagione regolare del Campionato di Serie B di calcio femminile;
3. gare di play-out dei Campionati Nazionali di Serie A e B di Calcio Femminile;
4. gare della Fase Nazionale del Campionato Nazionale Primavera/Juniores di Calcio Femminile;
• ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5, e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono aver incidenza sul risultato delle gare;
• visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva d e l i b e r a che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui ai punti 1,2,3,4 delle premesse, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
• i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
• gli eventuali reclami a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.
b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con
atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte della società controinteressata, e pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
• gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti con procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 37, comma 7 Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello
stesso giorno della riunione;
• l’introduzione dei reclami l’invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;
• Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.