LA CGF ACCOGLIE IL RECLAMO DEL NET.UNO E DISPONE LA RIPETIZIONE DELLA GARA CONTRO LA JESINA

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cgfLa Corte di Giustizia Federale, in data odierna, accoglie il ricorso della società Net.Uno Venezia Lido avverso la decisione del Giudice Sportivo sulla gara con la Jesina, annulla la decisione impugnata con il CU nr. 65 del 12/03/2014 e dispone la ripetizione della partita. Non si comprende come mai, spesso, le decisione del GS, impugnate successivamente dalle società con i ricorsi, vengono ribaltate dalla Corte di Giustizia Federale. Misteri della giustizia sportiva...
La società Jesina aveva presentato reclamo al GS per la mancanza della disputa della partita in casa delle veneziane e lo stesso GS, dopo aver valutato attentamente ogni documentazione, aveva deciso quanto segue:

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO: gara del 23/ 2/2014 NET.UNO VENEZIA LIDO - E.D.P. JESINA FEMMINILE
Il Giudice Sportivo; preliminarmente si osserva che la società Net.Uno Venezia ha formalmente presentato preannuncio e ha fatto pervenire relativo reclamo. Sia pur appaia irrituale tale procedura, rivestendo il suddetto atto forma di memoria difensiva, la decisione viene assunta esaminando tutti gli atti prodotti.

La Societa' Jesina Femminile ha, altresi', fatto pervenire il reclamo in esame, regolarmente prodotto nei termini, con il quale chiede che in danno della convenuta sia riconosciuta la responsabilita’ diretta per la mancata disputa dell'incontro, non iniziata dall'arbitro a causa della errata segnatura delle righe che delimitano il terreno di giuoco, che a giudizio del direttore di gara, avrebbe reso impossibile disputare la gara.
Nel supplemento di rapporto l'arbitro riporta chiaramente di aver immediatamente, appena giunto al campo di gioco, ravvisato irregolarita' del terreno di gioco, sia per le dimensioni difformi e diverse tra loro delle linee sia per essere state le medesime tracciate in modo non lineare, e ne dava immediato avviso al dirigente accompagnatore della societa' ospitante; precisando che il tal guisa era impossibile disputare la gara. Il dirigente accompagnatore rappresentava le difficolta' incontrate nell'opera di segnatura delle linee e sia "per carenze di mezzi idonei" sia per "problemi organizzativi” legati a coloro che hanno in gestione il campo di
gioco. La societa' Net.Uno Venezia faceva pervenire memoria sostenendo l'assenza di responsabilita' in quanto l'impianto e' di proprieta' del comune di Venezia ed e' dato in gestione ad altra societa'; sosteneva, altresi', che non appena ricevuta la segnalazione dall'arbitro la societa' si fosse attivamente adoperata per sanare le irregolarita' in questione e che dette irregolarita' erano da considerarsi dovute alle avverse condizioni meteorologiche dei giorni precedenti. Addiceva infine di essere riuscita nell'intento di aver regolarizzato le segnature del terreno di giuoco, tanto che sia la societa' ospitata sia l'arbitro sarebbero stati
disposti a disputare la gara. Le conclusioni addotte dalla societa' ospitante non sono meritevoli di accoglimento. L'arbitro, infatti, pur avendo dato atto alla societa' ospitante di essersi adoperata con l'intervento fattivo di tutto l'organico presente, sottolineava come non si fosse riusciti a sanare l'irregolarita', nonostante avesse atteso il tempo massimo regolamentare .Va evidenziata anche la difformita’ delle dichiarazioni rese dal dirigente accompagnatore, presente al campo di gioco e quelle contenute nella memoria difensiva. L'arbitro, inoltre, non fa alcuna menzione delle condizioni del terreno di gioco per eventi
atmosferici. Appare incontrovertibile,viceversa, che non erano presenti al campo di gioco nemmeno gli strumenti necessari per ripristinarne la regolarita'. 
In conclusione, l'arbitro, a referto e al supplemento del quale si deve fare riferimento per decidere la controversia in esame, precisa che fino al suo arrivo al terreno di gioco le segnature presentavano irregolarita', le quali persistevano nonostante il prodigarsi degli addetti della societa' che con ogni mezzo e per lungo tempo hanno tentato invano di ripristinare la regolarita’ 
PQM a scioglimento della riserva di cui al C.U. 62 del 26.2.2014 decide:
-di accogliere il ricorso e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 1CGS, dichiara la Societa' Net.Uno Venezia Lido direttamente responsabile della mancata disputa dell'incontro con conseguente comminatoria della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonche’ della penalizzazione di un punto in classifica;
-nulla e' dovuto per il presente reclamo.