Venerdì, 19 Aprile 2024
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IL GIUDICE SPORTIVO PUNISCE L'ORLANDIA: CARPISA NAPOLI AI QUARTI DI COPPA ITALIA.

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giustizia sportivaIl Giudice Sportivo ha ritenuto inammissibile il reclamo fornito dalla società Orlandia 97, con il quale ha motivato la mancata presentazione al campo di gioco per disputare la gara di Coppa Italia del 21.12.2011 contro il Napoli Femminile e assegna la vittoria a tavolino alla società partenopea per 3 - 0. Il Napoli incontrerà nel prossimo turno di Coppa Italia la S.S. Lazio femminile.

gara del 21/12/2011 NAPOLICALCIO FEMM.E ALTRO - ORLANDIA97
Il Giudice Sportivo;
-letti gli atti ufficiali e i documenti allegati;
-in merito al preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla societa' Orlandia 97, in maniera del tutto irrituale non essendovi alcun elemento sul quale reclamare con la conseguenza della sua inammissibilita',va osservato anche che la societa' non ha presentato i motivi entro i termini previsti dal C.G.S.;
-rilevato che la societa' Orlandia 97 non ha potuto raggiungere il campo di gioco per disputare la gara di Coppa Italia Napoli Fem-Orlandia 97 prevista per Mercoledi' 21.12.2011 alle ore 15.00 per un guasto al pullman;
-rilevato altresi che detto guasto e' avvenuto nella notte di Martedi' 20.12.2011 alle ore 23.00;
-che la documentazione prodotta dalla societa' Orlandi 97, peraltro pervenuta via e-mail tredici giorni dopo la data prevista per la gara,e' assolutamente insufficiente e si presenta priva di pregio essendo,  peraltro, una mera dichiarazione di parte non suffragata da alcuna prova oggettiva e definitiva e riportante un errato chilometraggio;
-inoltre la societa' non ha provveduto a mettere in atto nessun tentativo(mezzo sostitutivo aereo e/o nave e/o treno) per raggiungere nei tempi il campo di gara;
-non sussistendo pertanto nessun motivo atto a giustificare la mancata presentazione della societa' Orlandia 97 al campo di gioco per disputare la gara di Coppa Italia del 21.12.2011 contro il Napoli Fem.
PQM
-delibera la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0;
-l'ammenda di Euro 300,00;
-nonche' la somma di Euro 500,00 a titolo di indennizzo alla societa' ospitata per le spese sostenute per assicurare la regolarita' della gara previa richiesta e documentata dalla societa' stessa.
 

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calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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