Martedì, 23 Aprile 2024
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VINCOLO SPORTIVO, IL TAR BLOCCA IL RICORSO

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Il Tar del Lazio anticipa il giudizio sul vincolo sportivo per i calciatori dilettanti e lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile, ghiacciando le speranze di tanti calciatori e calciatrici dilettanti. L'unica strada porta verso il Consiglio di Stato. Pubblichiamo alcune motivazioni che hanno portato al rigetto del ricorso.
Il TAR ha ritenuto infondata l'istanza di ricusazione per un'assoluta assenza di ragioni specifiche ex artt. 18, comma 1, c.p.a. e 51 e 52 c.p.c., tale da non farla ritenere rapportabile alle ipotesi enucleate dalle predette disposizioni. L'istanza di ricusazione deve essere quindi rigettata, in quanto manifestamente infondata e pertanto il collegio , ai sensi dell'art. 18, comma 4, c.p.a., di proseguire nel giudizio che rileva che tale impugnazione è stata proposta per la prima volta dinanzi a questo giudice, in palese violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva, che obbligava il ricorrente a esperire prima tutti i rimedi offerti dall'ordinamento sportivo dinanzi ai propri organi di giustizia sportiva salvo poi eventualmente impugnare, dinanzi a questo giudice, la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado della giustizia sportiva.
Il ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale, avendo impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo le norme che attribuiscono natura arbitrale alla decisione emessa dal Tnas. Sotto questo profilo, dunque, il ricorso è, in parte qua, improcedibile.
Il ricorso, nella parte volta all'annullamento della decisione del Tnas del 15 giugno 2012 e delle norme che sanciscono il c.d. vincolo sportivo, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Per un maggior approfondimento rimandiamo all'articolo pubblicato da: www.notiziariocalcio.com dove si possono leggere tutte le motivazioni che hanno portato al rigetto, speriamo momentaneo, del ricorso. Per adesso, tutte vincolate fino a 25 anni!

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calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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