Verso il professionismo del calcio femminile
- Silvio Bogliari
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Nell’ultimo mese il calcio femminile è avanzato ulteriormente verso la tanto attesa e desiderata conversione in sport professionistico: con l’approvazione dell’emendamento 4bis all’art.20 della legge di Bilancio 2020, è stata proposta una misura prevalentemente economica a favore di tutte le società che stipuleranno dei contratti di lavoro sportivo con le giocatrici.
L’emendamento 4bis infatti favorisce l’introduzione dei contratti di lavoro che, in uno sport considerato ancora dilettantistico, non rappresentano di certo la regola.
In base all’emendamento, le società che proporranno dei contratti, la cui forma sarà scritta a pena di nullità e con obbligatorio deposito in Federazione, potranno beneficiarsi dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per il prossimo triennio; tuttavia la qualificazione prettamente giuridica del calcio femminile come sport professionistico dipende dall’ancora vigente legge n.91 del 23 marzo del 1981.
Ad oggi, il calcio femminile in Italia così come negli altri paesi comunitari, non è considerato dal punto di vista giuridico uno sport professionistico: bisogna distinguere infatti tra sport professionistico nella sua interezza e status professionistico di cui può beneficiarsi una giocatrice a fronte di un contratto con una società.
L’art. 2 della citata legge stabilisce che: “Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
L’analisi del precedente precetto deve necessariamente considerare due elementi, quello oggettivo e quello soggettivo, per meglio cogliere la natura del professionismo sportivo italiano: l’elemento oggettivo consiste nel ricevere un compenso economico, stabilito da un contratto, dalla società per cui si è tesserati e realizzare un’attività sportiva di carattere continuativo.
L’elemento soggettivo invece è quello che rimette esclusivamente alle Federazioni sportive nazionali il potere decisionale di considerare uno sport professionistico o, viceversa, dilettantistico.
Così facendo, la legge n.91 del 1981, seppur anacronistica, ha evitato una smisurata proliferazione del professionismo in Italia basato esclusivamente sull’elemento oggettivo, vale a dire onerosità dell’attività sportiva e continuità della stessa: si pensi ai casi di giocatori di categorie dilettantistiche che percepiscono ingenti rimborsi spese o indennità di trasferta non giustificabili dalla corrispondente attività calcistica che è minima rispetto a quella professionistica.
Di contro, a causa della legge n.91, si sono duplicati i casi di “professionismo di fatto”, come il calcio femminile o la pallavolo, in cui sussistono tutte le caratteristiche di uno sport professionistico ma nonostante tutto, detti settori non hanno ottenuto il legittimo status giuridico di sport professionistico dalle federazioni.
In Italia attualmente gli sport considerati professionistici dal CONI e dalle rispettive federazioni sono solo il golf, il basket e il ciclismo, oltre al calcio maschile ovviamente. A partire dal 2011 il motociclismo non è più considerato uno sport professionistico e dal 2013 anche la box ha perso tale status giuridico. Per fare un esempio, grandi sportivi italiani come Federica Pellegrini e Valentino Rossi non sono attualmente considerati sportivi professionisti per il diritto sportivo italiano.
Pertanto, alla luce del art. 2 della legge n.91, spetta esclusivamente alla FIGC includere nell’ambito del settore professionistico il calcio femminile, nonostante il fondamentale emendamento 4bis di cui sopra.
In questo senso, le attuali Norme Organizzative Interne della FIGC equiparano le giocatrici all’attività calcistica ricreativa: “Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile”.
Allo stesso modo, nelle norme della FIGC si possono trovare delle disposizioni normative che limitano la stessa attività calcistica delle giocatrici, come l’art. 40 quater c.2 , che sottolinea la considerazione di cui ancora gode il calcio femminile: non si potrebbe neanche immaginare se, nella serie A maschile, un giocatore trasferito all’estero dopo una risoluzione contrattuale, dovesse obbligatoriamente tornare nel club italiano precedente al trasferimento.
Infine, sempre in relazione all’onerosità della relazione tra giocatore e società sportiva, la FIFA stabilisce semplicemente che: “Un professionista è un giocatore che ha un contratto scritto con un club ed è pagato più per la sua attività calcistica che per le spese effettivamente sostenute. Tutti gli altri giocatori sono considerati dilettanti ”. La normativa internazionale, seppur meno esaustiva della legge n.91, pone l’accento sull’elemento oggettivo del rapporto di lavoro tra giocatori professionisti e squadre di calcio, lasciando poi alle federazioni nazionali l’autonomia nel definire quali siano gli sport professionistici.
Sebbene in Italia viga l’intervenzionismo sportivo, vale a dire la gestione pubblica dello sport come in tutti i paesi di civil law (ad esempio, il presidente del CONI, la maggiore carica sportiva nazionale, è eletto con decreto del Presidente della Repubblica), la legge n.91 rappresenta l’ultimo intervento normativo statale in materia sportiva.
De facto, l’ordinamento sportivo italiano ha sempre mal accettato interventi governativi contrariamente a quanto avviene negli altri paesi europei, dove si applica la stessa gestione pubblica dello sport: in Francia, lo sport nazionale viene disciplinato dal Code du Sport, una raccolta di disposizioni normative di oltre 500 pagine; in Spagna, le Camere stanno lavorando da un anno e mezzo alla riforma della legge (n.10 del 15 ottobre del 1990) nazionale sullo sport che introdurrà l’uguaglianza giuridica totale tra donne e uomini in materia di sport; in Portogallo, la nuova legge nazionale è stata approvata nel 2007 (Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto) e anche paesi come Croazia, Slovenia o Romania hanno adottato le proprie leggi nazionali sullo sport, rispettivamente nel 2006, nel 1998 e nel 2000.
In conclusione, ora che, in termini calcistici, è stato fornito l’assist dall’emendamento 4bis, si spera che la FIGC possa sfruttarlo al meglio verso il definitivo passaggio al professionismo del calcio femminile.
Silvio Bogliari
Emendamento 4 bis dell’art.20 della Legge di Bilancio 2020: “Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n.91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua”.
Art. 40 quater, c.2 NOIF. : “I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all’estero senza il consenso della società originaria”.
Art.2 FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players: “A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs”.