DIVISIONE SCONFITTA, GIUSTIZIA E' FATTA

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DIVISIONE CALCIO FEMMINILE SCONFITTA, GIUSTIZIA E' FATTA! E' una vera vergogna! Una Divisione calcio femminile che va contro le sue società pur sapendo di aver commesso un palese errore nello stilare i regolamenti non è in grado di gestire il calcio femminile Italiano. SI DEVE DIMETTERE! Vi ricordate il nostro appello dell' 11 giugno??: "DIVISIONE FAI QUALCOSA, RIMEDIA!!" La divisione non ha rimediato affatto e nonostante il palese errore emesso nello stilare i propri regolamenti ha preferito portare le sue società dinanzi la corte di giustizia federale. Alcune società (forse si sperava che nessuno presentasse il ricorso) si sono accollate le spese dei propri legali e hanno presentato i ricorsi. Risultato? La corte di Giustizia Federale della FIGC ha ANNULLATO LE SANZIONI INFLITTE! Una vittoria da parte delle società che lascia comunque l'amaro in bocca ma non svuota ancora di più le tasche delle società. Ma adesso le spese legali gli verranno rimborsate alle società???? si poteva evitare questo dispendio.Le società che non hanno fatto il ricorso? si fanno pagare? Almeno non dovranno pagare i 3615,00 € di multa alle società (vedi C.U. n.101) per non aver preso parte al torneo primavera. L'errore l'ha fatto la Divisione e adesso rimedi. "Tutto il pasticcio parte dal C.U. n.1 in cui è palese il contraddittorio errore fatto dalla Divisione. Divisione che rettifica successivamente con il C.U. n.3. Ma allora, perchè la divisione non ha tenuto di conto delle rettifiche quando deferì le società. la Divisione poteva, e DOVEVA rimediare perchè ha provocato questo assurdo problema. Ma andiamo a vedere nei dettagli di cosa si trattava nello specifico.. Nel C.U. n.1 si legge: CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B d) Attività Giovanile Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra al Campionato Nazionale Primavera organizzato dai C.R. - LND. Inoltre possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente. L’inosservanza del predetto obbligo comporterà l’irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.615,00 alle Società di Serie B da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile. SEMPRE NELLO STESSO COMUNICATO N.1 SI LEGGE: CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA a) Articolazione Hanno l’obbligo di iscrizione al Campionato Primavera Fase Regionale e Fase Nazionale della stagione sportiva 2006/2007, con la seconda squadra , tutte le Società iscritte ai Campionati Nazionali di Serie A e di Serie A2. Possono partecipare le Società disputanti il Campionato Nazionale di Serie B della Divisione; inoltre possono partecipare le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. Le squadre saranno suddivise in gironi con criteri di vicinorietà. E' palese l'errore. Si legge che è fatto obbligo alle società di serie B di partecipare al campionato Primavera e poi si legge che sono obbligate solo le società di serie A e A2. Mentre nel C.U. n.3 viene rettifica nel seguente modo 1.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE 1.1. ERRATA CORRIGE al C.U. N.1 del 04/07/2006 ERRATA CORRIGE al CU n. 1 del 04/07/2006. Alla voce CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B – punto d) Attività Giovanile - leggasi: Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie B è fatto obbligo di prendere parte con la seconda squadra o al Campionato Nazionale Primavera , con fase regionale organizzata dai Comitati Regionali della L.N.D e fase nazionale organizzata dalla Divisione Calcio Femminile, o al Toneo Allieve, o al Torneo Giovanissime organizzato dal Settore per l’attività Giovanile e Scolastica. Inoltre, possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici, organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente. L’inosservanza del predetto obbligo comporterà l’irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.615,00 alle Società di Serie B da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile. Pubblicato in Roma il 14/07/2006 ed affisso all’albo della Divisione Calcio Femminile. Ma allora le società di serie B erano obbligate o non erano obbligate a partecipare al torneo primavera? Ecco che viene redatto e pubblicato n. 3 con il quale le società di serie B che non hanno partecipato al torneo primavera ma hanno partecipato al torneo Allieve o giovanissime sono in regola e non sono sanzionabili. Perchè devono dimostrare alla caf queste spiegazioni? è semplice, perchè la divisione ha deferito alla Commissione disciplinare le società non in base al C.U. n.3 ma al C.U. n.1 in cui oltretutto è palese la contrarietà di quello che hanno scritto. La C.D. ha preso per buono che le società dovevano partecipare al campionato primavera e multato le stesse indebitamente. Doveva o no la divisione porre rimedio a questo incresciosa situazione??? Io credo fortemente che la divisione non doveva neanche inviare questi deferimenti. Doveva prima approfondirli con le società stesse e non che le società dovessero sostenere dei costi per dimostrare al CAF quando la divisione ha sbagliato. E' una cosa assurda che ha dell'incredibile. dimettetevi! RIUNIONE LUNEDI’ 23/7/2007 – INIZIO ORE 15:00 ACCOLTI I SEGUENTI RICORSI, per l’effetto annulla la sanzione inflitta. 2) Ricorso FUTSAL FABRIANO A.S.D. avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.615,00, seguito deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per violazione dell’art. 32 Regolamento L.N.D. con riferimento al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 della Divisione Calcio Femminile (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007) CERVIA CALCIO FEMMINILE ASD avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.615,00 seguito deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per violazione dell’art. 32 Regolamento L.N.D. in relazione al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 della Divisione Calcio Femminile (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007) 4) Ricorso MARSALA CALCIO FEMMINILE ASD, avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.615,00 seguito deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile per violazione dell’art. 32 Regolamento L.N.D. in relazione al Com. Uff. n. 1 del 4.7.2006 della Divisione Calcio Femminile (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 101 del 29.05.2007)