Giovedì, 25 Aprile 2024
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SALERNO CHIEDE LA SOSPENSIONE DEGLI ACCORDI ECONOMICI

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salernoIl presidente del Torino con una mail a tutte le società, e organi di stampa, chiede LO STATO DI CRISI del calcio femminile e propone la sua ricetta, da discutere con le altre società, per presentarla al Commissario Tavecchio. Nel comunicato, il presidente Salerno dichiara: "se da una parte il Commissario Tavecchio sta facendo il possibile per trovare immediate soluzioni alla situazione catastrofica in cui si trova il calcio femminile nazionale, deve essere nostro preciso dovere, seppur pendono momenti vacanzieri, confrontarci sullo "stato di crisi" del nostro calcio e proporre possibili soluzioni per evitare di peggiorare la grave situazione economica in cui siamo sprofondati. Mi sembra indispensabile, a mio parere, dichiarare lo "stato di crisi" del calcio femminile e chiedere misure straordinarie a suo sostegno per affrontare l'annata 2011/2012." Le misure immediate straordinarie per la stagione 2011/2012 potrebbero essere:

- concorso al 50 % della LND delle spese di trasferta oltre i 500 km;

 

- sospensione degli artt. 94 e seguenti delle NOIF (accordi economici)

Più avanti sarà indispensabile affrontare altri temi "vitali":

-         Avvio sperimentale dell'obbligo (per il 30.04.2012) per tutte le società di Serie D ed Eccellenza maschili di formare una squadra di n.20 tesserate classe 98/99 con disputa di mini-campionati provinciali-regionali;

-         Modifiche Norme in tema di svincoli per cambio residenza delle calciatrici.

-         Modifiche Norme Noif su Accordi Economici;

-         Gestione Nazionali Femminili

 

di seguito riporto artt.94 delle NOIF

Art. 94

Accordi in contrasto con le norme

1.     Sono vietati:

a)    gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b)    la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.

2.     Per le violazioni ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall'art.24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.

Art. 94 bis

Deroga

I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all'art.24 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Art. 94 ter

Indennità, rimborsi, premi per calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.

1.     Per i calciatori impegnati nei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto delle norme statutarie federali e della vigente disciplina legislativa in materia, è esclusa, come per tutti i calciatori non professionistici, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato con conseguente divieto di qualsivoglia emolumento afferente a contratti di lavoro.

2.     Ai calciatori tesserati ed impegnati nei Campionati Nazionali Dilettanti possono essere corrisposte solo indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, nonché "voci premiali" inerenti, direttamente o indirettamente, l'impegno agonistico.

3.     Nella liquidazione dei rimborsi forfettari di spese o delle indennità di trasferta dovute ai calciatori di cui al comma 2 le società non potranno superare il tetto di 60.000 (sessantamila) giornaliere per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4.     Per l'attività agonistica, che potrà esplicarsi in partite di Campionato, di Coppa Italia, Tornei, gare amichevoli e di preparazione alla stagione sportiva, nel rispetto della normativa fiscale vigente, ai calciatori di cui al comma 2 non potrà essere liquidata, come "voce premiale", una somma superiore a £.100.000 (centomila) per ogni prestazione.

5.     Nella fase di preparazione all'attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti le società possono liquidare ai calciatori di cui al comma 2 non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 3 (£.60.000 giornaliere).

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Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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