Domenica, 28 Aprile 2024
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Ricorso Cortani, uscite le motivazioni: voto senza valore!

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corte_giustiziaSono state rese note le tanto attese motivazioni che hanno fatto gridare allo scandalo sulla validità dell'Assemblea del 31 Gennaio, qualcuno addirittura ricordò con nostalgia le rivoluzioni contro il potere dispotico, dimenticandosi che l'Italia è un paese democratico regolamentato dal Codice Civile, Penale e dalle NOIF che regolano la FIGC.
Questo sito non ha data molta importanza all'accogliemento parziale della riserva presentata dalla Cortani perchè chiunque conosce un po di ragioneria e codice sociertario sa bene che Il bilancio è approvato dal CD e non può essere invalidato da una votazione di sfiducia improvvisata durante un'assemblea ordinaria. Le società per invalidare bilancio, CD e Presidente hanno la carta dell'Assemblea straordinaria che viene indetta se richiesta dai 3/4 delle società aventi diritto e validata da un Notaio.
HO da subito dubitato di certe solite "propagande scandalistiche" ed ho aspettato l'uscita delle motivazione per dare la mia opinione basata su dati certi e non su delle superficiali supposizioni.

Naturalmente in questo articolo riporterò l'intero comunicato della Corte di Giustizia.
Personalmente, trovo insensato l'accoglimento parziale avverso la validità dell'Assemblea presentato dalle società, Lazio, Torres, Como 2000 e Fiammamonza per le seguenti ragioni e dalle motivazioni uscite ieri Martedì 12 Aprile. La Corte di G.F. riporta: "Al riguardo, se è pur vero che la votazione di detta mozione non può che avere un contenuto di indirizzo, suggerimento, sollecitazione e critica, essa rappresenta il culmine ed il naturale sboccodella discussione prevista essendo proprio del sistema democratico sotteso alla volontà assembleare medesima. In tale contesto il reclamo pertanto si appalesa meritevole di accoglimento."
Con queste parole, La Corte di Giustizia ci dice che le società avevano il diritto di votare una mozione di fiducia sul bilancio ma che il voto non avrebbe avuto nessun valore giuridico ma statistico, di suggerimento, criticità etc etc - critiche che non sembra siano mancate durante l'assemblea stessa.

Credo che il presidente assembleare Sig. Repace abbia fatto bene a non accogliere le richieste ed andare avanti senza perdite di tempo e che sia stato concreto nel gestire l'assemblea. Trovo altresì assurdo che si obblighi una nuova assemblea ordinaria sapendo che una votazione di mozione di fiducia non ha nessun valore se non a far spendere tempo e soldi alle società.

 

Adesso la palla è in mano al presidente Sig. Abete - FIGC - e al presidente della LND - Doct. Tavecchio - Credo sia scontato un reclamo per invalidare la decisione di parziale accogliemento.

Rimando al altro spazio le mie interpretazioni sul prossimo futuro della DCF e riporto l'intero testo della CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE - Sezioni Unite - COMUNICATO UFFICIALE N. 248/CGF(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE ALCOM. UFF. N. 218/CGF – RIUNIONE DEL 30 MARZO 20111° Collegio composto dai SignoriPresidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. PieroSANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv.Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO – Componente aggiunto: Prof. Mauro SFERRAZZA -Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.2) RICORSO S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE – TORRES C.F. – F.C.F. COMO 2000 –A.S.D. FIAMMAMONZA 1970 AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEAORDINARIA BIENNALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE, TENUTASIPRESSO L'HOTEL BEVERLY HILLS – ROMA IN DATA 31.1.2011.In data 17.1.2011 veniva convocata per il 31.1.2011 l'assemblea ordinaria biennale dellaDivisione Calcio Femminile.All'ordine del giorno erano fissati quattro argomenti, fra cui (al punto 3) la relazione delPresidente sull'attività sportiva e rendiconto finanziario della Divisione Calcio Femminile per leStagioni Sportive 2008/2009 – 2009/2010.Così come risulta dal verbale redatto in pari data, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dalsegretario, veniva data la parola al Presidente della Divisione Calcio Femminile come da punto 3dell'ordine del giorno.Letta la relazione, già partecipata alle società a mezzo comunicazione sul sito internet dellaDivisione, alcune rappresentanti delle società chiedevano di prendere la parola.In particolare il Presidente della società Como 2000, Antonio Aquilini chiedeva al Presidentedell'assemblea di interrompere i lavori assembleari per permettere alle società di incontrarsi.Detta richiesta veniva respinta dal Presidente dell'assemblea e successivamente veniva data laparola a coloro i quali avevano fatto richiesta d'intervento.Nell'ambito degli interventi, in particolare, la rappresentante della società Lazio, sig.raElisabetta Cortani, presentava una mozione d'ordine sul bilancio con votazione a scrutinio segreto.Analoga richiesta di mettere a votazione la relazione del Presidente della Divisione CalcioFemminile era altresì presentata dal rappresentante della società Torres, signor Leonardo Marras.Il Presidente dell'assemblea rigettava la richiesta osservando come non fosse prevista alcunavotazione in merito alla relazione del Presidente della Divisione Calcio Femminile essendo ilbilancio approvato in sede di Consiglio Direttivo.Prima del termine dell'assemblea, veniva presentata riserva scritta firmata dai rappresentanti diun gruppo di società; riserva scritta con cui venivano contestate le modalità di svolgimentodell'assemblea e, in particolare, il fatto che non fosse stata concessa l'interruzione richiesta dalPresidente della società Como e che non era stata votata la mozione presentata dal Presidente dellaS.S. Lazio e dal Presidente della società Torres.Successivamente veniva presentato reclamo ex art. 2 N.O.I.F. da parte delle società Lazio,Torres, Como, e Fiammamonza.2In detto reclamo si ampliavano i motivi già evidenziati nella riserva scritta in ordine allamancata lettura e discussione delle relazioni sui bilanci, alla mancata sospensione dei lavoriassembleari e la mancata votazione della mozione di sfiducia.Ciò posto, osserva la Corte come il ricorso sia parzialmente fondato.Dall'esame degli atti è evidente come l'art. 18 punto 3, lett. a del regolamento Divisione CalcioFemminile preveda la convocazione dell'assemblea per esaminare e discutere la relazione delConsiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione.E' altrettanto pacifico che il Consiglio Direttivo approvi il Piano Economico per obiettivi ed ilBilancio d'esercizio annuale.Se da un lato pertanto appare indubbio che la sede assembleare non fosse deputataall'approvazione della relazione e che dal verbale risulta, contrariamente a quanto sostenuto dairicorrenti, che vi è stata ampia discussione sulle questioni all'ordine del giorno - con numerosiinterventi anche di natura critica – e che non è prevista la sospensione dell'assemblea per le ragionirichieste essendo appunto la sede assembleare quella dove manifestare le proprie opinioni; èaltrettanto indubbio che, nella concreta fattispecie all'esame, sia stata omessa la votazione dellamozione presentata da parte di alcuni rappresentanti delle società.Al riguardo, se è pur vero che la votazione di detta mozione non può che avere un contenuto diindirizzo, suggerimento, sollecitazione e critica, essa rappresenta il culmine ed il naturale sboccodella discussione prevista essendo proprio del sistema democratico sotteso alla volontà assemblearemedesima.In tale contesto il reclamo pertanto si appalesa meritevole di accoglimento.Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalle società sopraindicate, dispone la rinnovazione dell'Assemblea limitatamente alla votazione della mozione sullarelazione del Presidente, relativa al rendiconto finanziario per le Stagioni Sportive 2008/2009-2009/2010 richiesta dalla ricorrenti.Dispone restituirsi le tasse reclamo.


 

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Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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