50.000 € DI MULTA PER UN ALLENAMENTO!
- Walter Pettinati
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Continua a colpire imperterrita la Giustizia Sportiva e lo fa senza mezze misure. Nel mirino il calcio femminile dilettantistico che vede giorno dopo giorno liste di presidenti inibili e fiocchi di multe.
Il titolo di questo articolo, però, non è uno scherzo! La Castellana, società neo promossa in serie B, è stata condannata a pagare 50.000 € e dico CINQUANTAMILA EURO per un reclamo presentato dalla PINK SPORT BARI dopo che una sua tesserata, in buona fede, ha partecipato ad un allenamento con la Castellana. I fatti, se non erro, risalgono al periodo di fermo campionato. Fermo restando che, una calciatrice tesserata per una società non può partecipare ad un allenamento con un' altra squadra senza il consenso firmato dalla società di appartenenza, il giudizio mi sembra esagerato e fuori dalla realtà, considerato che trattasi di un'abitudine comune nelle atlete di categoria inferiore senza contare tutte le società che trattano el calciatrici prima del tempo dovuto. Ora, che si voglia far pagare alla Castellana un'usanza comune ha davvero dell'incredibile. Di seguito riporto l'intero comunicato che vede l'inibizione di altri presidenti. A questo punto mi viene un dubbio... la famosa riunione che il Commissario vuol fare con le società di calcio femminile, come "s'avrà a fare" se hanno tappato la bocca a una buona parte dei presidenti?
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Arturo Perugini, Presidente f.f.; dal dott. Giorgio Cancellieri, dall'avv. Franco Matera, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 4 agosto 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:
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(496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FILOMENO (dirigente e consigliere della Soc. ASD Filsport Castellana), TEODORA DE PALO (calciatrice tesserata per la Soc. ASD Pink Sport Time) E DELLA SOCIETA' ASD FILSPORT CASTELLANA (nota n. 8330/434pf10-11/AM/ma del 4.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale avv. Giua, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della inibizione per anni uno e mesi sei per il Signor Giuseppe Filomeno; della squalifica per mesi due per la calciatrice De Paolo Teodora; e di € 50.000,00 di ammenda in confronto della società ASD Filsport Castellana.
Ascoltato il difensore della Soc. Filsport Castellana, il quale ha chiesto di essere autorizzato al deposito del verbale dell'assemblea 6.5.2011 e/o di essere autorizzato alla sua esibizione, richiesta alla quale la Procura federale si è opposta eccependo la tardività della richiesta e l'irrilevanza del documento, atteso che nel presente procedimento non figura quale deferito il Presidente della Società; il predetto difensore ha eccepito la carenza di culpa in vigilando e ha chiesto, pertanto, il proscioglimento della Società;
ascoltato il difensore della calciatrice De Palo Teodora, il quale ha evidenziato la buona fede della sua assistita, per la non conoscenza delle norme federali, e ha concluso chiedendo il proscioglimento della stessa. osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Filomeno Giuseppe, De Palo Teodora e la società ASD Filsport Castellana, come in rubrica specificato, per rispondere, rispettivamente:
Filomeno Giuseppe e De Paolo Teodora della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 95 bis, comma 1, delle NOIF, per aver, rispettivamente, acconsentito alla partecipazione ed aver partecipato alla seduta di allenamento con la ASD Filsport Castellana e per aver intrattenuto contatti e/o trattative senza la preventiva autorizzazione scritta della ASD Pink Sport Time;
la Società ASD Filsport Castellana
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le
violazioni ascritte al suo dirigente e consigliere.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto.
Le circostanze ascritte al Signor Giuseppe Filomeno e alla calciatrice Teodora De Palo risultano provate dalla documentazione in atti, considerate in particolar modo le dichiarazioni rilasciate dalla predetta calciatrice in ordine alla seduta di allenamento cui 2 partecipò con la ASD Filsport di Castellana nonché alle trattative intercorse in assenza della preventiva autorizzazione scritta della ASD Pink Sport Time.
In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, in particolare per la calciatrice e per la Società, essendo peraltro contenute nel minimo edittale di cui all'art. 95/bis delle NOIF.
Il dispositivo
La CDN accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni:
al Signor Giuseppe Filomeno, l'inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);
alla calciatrice Teodora De Palo, la squalifica per mesi 2 (due);
alla Società ASD Filsport Castellana l'ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00).
(577) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE
MARAGLINO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. PCA Atalanta
Femminile ASD) E DELLA SOCIETA' PCA ATALANTA FEMMINILE ASD (nota n.
9330/691pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito IL Sig.
Michele Maraglino, Presidente della Società PCA Atalanta Femminile A.S.D., per la
violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in
relazione al capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per
responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della fidejussione richiesta dal capitolo 2, paragrafo a), punto 7 del citato C.U.;
rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno
precisato di aver trasmesso la fidejussione bancaria il 16 luglio, tramite fax, ed il
successivo 17 luglio di averla consegnata in originale;
rilevato che l'omissione del richiamato adempimento è stata ammessa dai deferiti;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Michele Maraglino, della sanzione della
inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1,
CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Michele Maraglino l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società PCA
Atalanta Femminile l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(579) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO
AQUILINI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. FCF Como 2000) E
DELLA SOCIETA' FCF COMO 2000 (nota n. 9328/689pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonio
Aquilini, Presidente della Società FCF Como 2000, per la violazione – indicata
specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3, CGS, in relazione al punto 4, pagina
3
7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co.
1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del
Settore tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto
4, pagina 7, del citato CU;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Antonio Aquilini, della sanzione della
inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire in data 3.8.2011 una memoria alla cui
acquisizione la Procura federale si è opposta, eccependone la tardività;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1,
CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Antonio Aquilini l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società FCF Como
2000 l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(582) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO
POGGIA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Exto Schio 06) E
DELLA SOCIETA' ASD EXTO SCHIO 06 (nota n. 9327/688pf10-11/AM/LG/fda del
1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Maurizio Poggia, Presidente della Società ASD Exto Schio 06, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al
capitolo 2, paragrafo a), punto 9 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità
diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della documentazione attestante la disponibilità di un impianto omologato di
giuoco dotato dei requisiti previsti dalla Regola 1 del regolamento del Giuoco conforme
a quanto previsto dal Regolamento LND, art. 27, richiesta dal citato CU;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Poggia, della sanzione della inibizione per
mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Maurizio Poggia la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD Exto
Schio 09 l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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(585) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO
FAVARONI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. AFD Grifo Perugia) E
DELLA SOCIETA' AFD GRIFO PERUGIA (nota n. 9331/692pf10-11/AM/LG/fda del
1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto dell'1 giugno 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Bruno
Favaroni, Presidente della Società AFD Grifo Perugia, per la violazione – indicata
specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al capitolo 2,
paragrafo a), punto 7 nonché dal punto 4, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società
per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della fideiussione richiesta nonché della dichiarazione di avvalersi di un
allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la
conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag. 7, del citato CU;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Favaroni, della sanzione della inibizione per
giorni 40 (quaranta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è
imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1,
CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Bruno Favaroni la inibizione per giorni 30 (trenta) e alla Società AFD Grifo
Perugia l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
(586) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO
FACINCANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Fortitudo
Mozzecane CF) E DELLA SOCIETA' ASD FORTITUDO MOZZECANE CF (nota n.
9332/693pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto dell'1 giugno u.s., la Procura Federale ha deferito il Sig. Alberto
Facincani, Presidente della Società ASD Fortitudo Mozzecane, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al
punto 4, pagina 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai
sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della di avvalersi di un allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della squadra, prevista dal punto 4, pag.
7 del citato CU;
5
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Alberto Facincani, della sanzione della
inibizione per mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno
richiesto il proscioglimento, eccependo di aver segnalato nel foglio del censimento il
nome dell'allenatore cui si intendeva affidare la conduzione tecnica della squadra, così
come fatto in precedenza;
rilevato che il richiamato CU non prevede un adempimento di tale obbligo in via
alternativa così integrandosi, pertanto, l'omissione contestata;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1,
CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig.Alberto Facincani l'inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD
Fortitudo Mozzecane CF l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(587) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO
FIORE (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD All Service System
Oristano CF) E DELLA SOCIETA' ASD ALL SERVICE SYSTEM ORISTANO CF (nota
n. 9334/694pf10-11/AM/LG/fda del 1.6.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto dell'1 giugno u.s., la Procura Federale ha deferito il Sig. Luciano
Fiore, Presidente della Società All Service System Oristano CF, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al
punto 4, pagina 7 del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai
sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti sono stati incolpati dio aver omesso il deposito, entro il termine del
12.7.2010, ore 19,00, della dichiarazione di avvalersi di un allenatore regolarmente
iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC per la conduzione tecnica della
squadra, prevista dal punto 4, pag. 7 del citato CU;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento dei
deferiti accogliendo così le conclusioni rassegnate nelle memorie difensive depositate
dai predetti, con la quale si sottolineava che, al momento del controllo del plico a suo
tempo inoltrato, non era stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla mancanza
di documenti.
ritenuto che agli atti è stata versata la dichiarazione resa dalla COVISOD il 15.7.2010,
con la quale si comunicava che l'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione aveva
dato esito positivo;
ritenuto che detta dichiarazione pone all'evidenza la regolarità dell'iter e con esso
l'avvenuto deposito di tutta la documentazione di riferimento, ivi compresa la
dichiarazione di cui è cenno;
P.Q.M.
proscioglie i deferiti dalle violazioni ascritte.
6
(600) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO
METELLI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Hispellum Calcio
Femminile) E DELLA SOCIETA' ASD HISPELLUM CALCIO FEMMINILE (nota n.
9196/672pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Francesco Metelli, Presidente della Società ASD Hispellum Calcio Femminile, per la
violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in
relazione al punto 8, capitolo 2, paragrafo a), del CU 81/2010, e la stessa Società per
responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, della documentazione attestante l'inesistenza di pendenze debitorie prevista dal
punto n. 8, pag. 4, del citato CU;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Metelli, della sanzione della inibizione per
mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Francesco Metelli la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD
Hispellum Calcio Femminile l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
(602) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO
ZADRA (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. Polisportiva Le
Maddalene) E DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA LE MADDALENE (nota n.
9208/674pf10-11/AM/LG/gb del 30.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Franco Zadra, Presidente della Società Polisportiva Le Maddalene, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai
punti 1, 2, 3 e 4 di cui alla pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per
responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, dello statuto sociale vigente, della copia del verbale dell'assemblea di
attribuzione delle cariche sociali, delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme
previste dall'art. 22/bis delle NOIF nonché della dichiarazione di avvalersi di un
allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la
conduzione tecnica della squadra, in violazione di quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4,
pag. 7, del citato CU;
7
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Zadra, della sanzione della inibizione per
mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Franco Zadra la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società
Polisportiva Le Maddalene l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
(603) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RINALDO
MACORI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. USD San Zaccaria) E
DELLA SOCIETA' USD SAN ZACCARIA (nota n. 9209/675pf10-11/AM/LG/gb del
30.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Rinaldo Macori, Presidente della Società USD San Zaccaria, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai
punti 1, 2, 3 e 4 di cui alla pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per
responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, dello statuto sociale vigente, della copia del verbale dell'assemblea di
attribuzione delle cariche sociali, delle autocertificazioni attestanti il rispetto delle norme
previste dall'art. 22/bis delle NOIF nonché della dichiarazione di avvalersi di un
allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico della FIGC per la
conduzione tecnica della squadra, in violazione di quanto previsto ai punti 1, 2, 3 e 4,
pag. 7, del citato CU;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Macori, della sanzione della inibizione per
mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è
imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1,
CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Rinaldo Macori la inibizione per giorni 45 (quarantacinque) e alla Società
USD San Zaccaria l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
(604) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO
MAGNANI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Soc. ASD Castelvecchio) E
DELLA SOCIETA' ASD CASTELVECCHIO (nota n. 9911/676pf10-11/AM/LG/gb del
30.5.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
8
rilevato che, con atto del 30 maggio 2011, la Procura Federale ha deferito il Sig.
Massimo Magnani, Presidente della Società ASD Castelvecchio, per la violazione –
indicata specificamente in parte motiva – dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al
punto 1, pag. 7, del CU 81/2010, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi
dell'art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 250,00 per ogni
inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12.7.2010, ore
19,00, dello statuto sociale vigente;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento
del deferimento con applicazione, al Sig. Magnani, della sanzione della inibizione per
mesi uno ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 250,00;
rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
viste le sanzioni richieste dalla Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, a cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS,
P.Q.M.
Infligge al Sig. Massimo Magnani la inibizione per giorni 20 (venti) e alla Società ASD
Castelvecchio l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).