Domenica, 28 Aprile 2024
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DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO LE CALCIATRICI

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spazio_calciatriciDal comunicato ufficiale nr.18 della DCF ho ritenuto giusto estrapolare i quattro punti che riguardano le calciatrici e che secondo me, le stesse, dovrebbero acquisire. Il punto su come consiglio di soffermarsi è il 28) DEPOSITO ACCORDI ECONOMICI ATLETE-TECNICI - ma di apprendere anche gli altri punti che comunque le riguardano:
25) SOSTITUZIONE DELLE CALCIATRICI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale, nonché in tutte le altre gare dell' attività ufficiale, e' consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a sette calciatrici di riserva fra le quali saranno scelte le eventuali sostitute (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione delle calciatrici:

• la segnalazione all'arbitro delle calciatrici che si intendono sostituire sara' effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco, a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia delle calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso;

• le calciatrici di riserva non possono sostituire le calciatrici espulse dal campo;

• le calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata  alla propria Società e sono soggette alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per le calciatrici sostituite e per le calciatrici non utilizzate, le quali non sono tenute ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

26) IDENTIFICAZIONE DELLE CALCIATRICI

L'identificazione delle calciatrici può avvenire :

• mediante la tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite della Divisione;

• attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;

• mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;

• mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

27) TRASFERIMENTO DELLE CALCIATRICI

Viene confermato che le calciatrici già utilizzate in gare di Campionato e/o di Coppa Italia possono essere trasferite, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

28) DEPOSITO ACCORDI ECONOMICI ATLETE-TECNICI

- Gli accordi economici dovranno essere sottoscritti obbligatoriamente ed in triplice copia da ogni tesserata maggiorenne, esclusivamente sul modulo predisposto dalla LND; ogni altro documento è da ritenersi nullo a tutti gli effetti.

- Una copia degli accordi economici sottoscritti tra Società e calciatrice dovrà essere depositata entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso la Divisione Calcio Femminile (indirizzo postale: FIGC/LND Divisione Calcio Femminile Corso d'Italia 35/b – 00198 Roma) a cura della Società e con contestuale comunicazione alla calciatrice; qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dalla calciatrice entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

- Per tutte le calciatrici già tesserate maggiorenni, gli accordi economici devono pervenire in Divisione entro e non oltre il termine del 20 settembre 2011.

- Gli accordi economici sottoscritti dovranno prevedere compensi a prestazioni con le tariffe previste dall'art. 94 ter delle N.O.I.F. o, in subordine, un compenso forfettario che comunque non può assolutamente essere superiore al tetto massimo di € 25.822,00. Tutti gli accordi economici che non rispetteranno i tetti previsti saranno ritenuti nulli.

- Gli accordi economici devono essere sottoscritti e depositati in Divisione anche se non prevedono alcun compenso (indicare € 0,00 nella voce" importo annuo lordo").

- Tutte le norme previste per le calciatrici italiane si intendono estese anche alle calciatrici comunitarie ed extra-comunitarie.

- Ogni Società è obbligata inoltre a depositare l'accordo economico dell' allenatore della prima squadra, contemporaneamente alla richiesta di tesseramento, presso gli uffici della Divisione Calcio Femminile (Corso d'Italia 35/b – 00198 Roma) pena il NON TESSERAMENTO del tecnico stesso.

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calciodonne252

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Firenze il 15 settembre 2016  n. 6032.
Direttore Walter Pettinati - PROMOITALIA Editore.

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